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S T A T U T O

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE
E’ costituita l'associazione di volontariato denominata
"L'ABBRACCIO"
L'associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 11 agosto 1991 n. 266 e la legge regionale del volontariato 24 luglio 1993 n. 22.
I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’associazione stessa.

ARTICOLO 2
SEDE
L'associazione ha sede in Arluno (MI) alla Via San Carlo n. 11.
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione Lombardia.

ARTICOLO 3
DURATA
L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4
SCOPO
L'associazione, non avente fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare, ha lo scopo di promuovere la collaborazione tra famiglie con figli disabili fisici e relazionali a partire dall'età neonatale, nonchè lo studio, l’organizzazione e la gestione di ogni iniziativa a favore dei medesimi soggetti e delle loro famiglie.
Per raggiungere i propri obiettivi l'associazione promuoverà:
- l'incontro e il dialogo tra le famiglie, gli educatori, gli operatori sociali e sanitari nonchè altri gruppi di volontariato per consentire la divulgazione delle singole esperienze ai fini dello sviluppo della cultura dell'handicap, del sostegno e del mutuo aiuto;
- le attività ricreative, riabilitative, socio-educative e sportive organizzando anche incontri con esperti nonchè servizi di baby-sitting, trasporto e quanto necessario a sostenere materialmente le famiglie nello svolgimento delle attività quotidiane;
- l'intervento presso le istituzioni pubbliche ricercandone la collaborazione e l'intesa, anche ai fini di diffondere la conoscenza delle attività dell'associazione nonchè di rappresentare l'interesse specifico degli associati in tutti gli organismi previsti dalla normativa vigente;
- la gestione di strutture in cui svolgere le attività dell'associazione stessa;
- lo sviluppo di rapporti di collaborazione e collegamento con altri enti ed associazioni aventi le medesime finalità.
Può altresì svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

ARTICOLO 5
ADERENTI ALL’ASSOCIAZIONE
Sono associati coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo ed il presente statuto e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo perché condividono gli scopi dell'associazione e sono ritenuti idonei al loro perseguimento, nonché coloro che intendono aderire come "sostenitori" fornendo un sostegno economico alle attività dell’associazione.
L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione stessa. L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
E' facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.
Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione ed in particolare:
- devono osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- sono tenuti a pagare una quota associativa annua che sarà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre d’ogni anno e valida per l'anno successivo. Detta quota è intrasferibile e deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno;
- devono svolgere le attività preventivamente concordate;
- se in regola con il pagamento della quota associativa, possono partecipare alle assemblee e votare;
- possono conoscere il programma dell’associazione e partecipare alle relative attività ed in particolare possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- possono usufruire di tutti i servizi dell’associazione.
I soci receduti od esclusi e che in ogni modo cessano di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’assemblea.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo, che potrà altresì deliberare l'esclusione dell' associato che non provveda al versamento della quota annuale. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
La qualità di associato si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.

ARTICOLO 6
PATRIMONIO ED ENTRATE
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- rendite di beni mobili o immobili pervenute a qualunque titolo all’associazione.
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e di un consigliere (secondo delibera specifica).

ARTICOLO 7
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea dei associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.
Possono inoltre essere costituiti il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti.
Gli organi associativi ed i collegi di controllo e garanzia durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed il loro mandato è gratuito.

ARTICOLO 8
ASSEMBLEA
L'assemblea è costituita da tutti gli associati, è ordinaria e straordinaria e di regola è presieduta dal Presidente.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.
All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale;
L'assemblea delibera inoltre in merito:
- alla nomina del Consiglio direttivo;
- alla nomina del Collegio Revisori ( se previsto )
- alla nomina del Collegio dei Garanti ( se previsto )
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.
L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.
Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno degli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti.
Le decisioni dell’assemblea sono vincolanti per tutti gli aderenti.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Garanti, conferendo a lui delega scritta.
Nessun associato può rappresentare più di quattro associati.
In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento e di liquidazione dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ARTICOLO 9
CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di un minimo di tre membri ad un massimo di undici.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o per richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.
Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua nonché di quella minima degli associati "sostenitori", delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione ed elegge il Presidente e il Vicepresidente.

ARTICOLO 10
PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza di voti.
Il Presidente:
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- ha la facoltà di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali;
- è autorizzato ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo effettuate da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatoria quietanza;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
- presiede le riunioni dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato esecutivo;
- in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.
Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza del Presidente.

ARTICOLO 11
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
Il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’associazione e ne riferisce all’assemblea.

ARTICOLO 12
COLLEGIO DEI GARANTI
L’assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra non aderenti.
Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
Giudica ex bono et equo ed il suo lodo è inappellabile.

ARTICOLO 13
ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a loro direttamente connesse.

ARTICOLO 14
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ARTICOLO 15
NORME APPLICABILI
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266 e dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 N. 460.